Cronaca
Omicidio stradale, da Biancavilla serie di rilievi di incostituzionalità
Arriva da Biancavilla un ulteriore tentativo di svelare aspetti di incostituzionalità della norma sull’omicidio stradale in Italia, in vigore dallo scorso anno. A sollevare l’eccezione sull’art. 589 bis (introdotto dalla legge 46/2016) sono stati gli avv. Massimo Tricomi e Pilar Castiglia. I due legali assistono un giovane di Biancavilla, accusato di avere provocato, mentre era alla guida in stato di ebbrezza, il tamponamento di un’auto, dalla quale è sbalzata fuori una delle occupanti. Ornella Condorelli, 24enne di Tremestieri, è morta dopo pochi giorni dal terribile incidente, avvenuto nel luglio 2016 sulla A18 Messina-Catania.
Si tratta del primo caso di omicidio stradale in discussione a Catania. Nell’ultima udienza, il Gup Giovanni Cariolo, rigettata la richiesta di rito condizionato a perizia medico-legale, ha ammesso l’imputato al rito abbreviato. La difesa punta a sottolineare che la ragazza fosse senza cintura di sicurezza allacciata e che la morte sia stata conseguenza del gravissimo trauma cranico. Ma sono aspetti di merito che potrebbero attendere ancora di essere discussi.
Il giudice dovrebbe sciogliere la riserva sulla questione di incostituzionalità il 2 novembre. Se accolta, un’ordinanza dovrebbe sospendere il processo e passare la parola alla Consulta. Secondo gli avv. Tricomi e Castiglia, i dubbi di incostituzionalità riguardano l’art. 589 bis del Codice penale (omicidio stradale) «perché prevede una pena sproporzionata rispetto ad altre fattispecie colpose». Ma anche l’art. 590 quater «che prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti con un’evidente disparità di trattamento rispetto ad altri delitti». Osservazioni che sottintendono la violazione di alcune parti della Costituzione, dal principio di eguaglianza di fronte alla legge (art. 3) a quello di umanità e rieducazione della pena (art. 27).
Dal fronte opposto, i familiari di Ornella (promotori ormai di un impegno civile e di una campagna permanete per la sicurezza stradale) chiedono «piena giustizia» e la condanna di chi si è messo alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito con la conseguenza di quel tragico incidente, nel quale sono rimasti feriti anche altri quattro giovani e lo stesso imputato.
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Cronaca
Controlli della polizia su 264 persone e 121 veicoli, dal centro urbano alle Vigne
Servizio ad ampio raggio degli agenti nei territori di Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia e Bronte
I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno eseguito, nel fine settimana di Ferragosto, controlli ad ampio raggio a Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia. Sorpresi tre conducenti alla guida di veicoli sottoposti a fermo amministrativo con conseguenti sanzioni per 5.952 euro. Complessivamente, identificate 264 persone e controllati 121 veicoli, tra auto e moto.
In particolare, gli agenti sono stati impegnati sulle strade di collegamento e nei principali punti di snodo del traffico veicolare. Posti di controllo, fissi e dinamici, predisposti inoltre nelle zone di villeggiature delle “Vigne”, nei territori di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia.
In questi casi, i cittadini che trascorrono il periodo estivo nelle zone rurali dell’Etna hanno espresso la loro gratitudine ai poliziotti. Non sono mancate occasioni di dialogo con i poliziotti che hanno fornito consigli e suggerimenti per tenersi alla larga da truffatori e malintenzionati.
Una parte significativa degli accertamenti espletati in strada dai poliziotti del Commissariato di Adrano sono stati dedicati al monitoraggio delle condotte tenute da automobilisti e motociclisti. Sono state rilevate alcune infrazioni al Codice della Strada legate all’assenza di copertura assicurativa, alla mancanza della revisione periodica del mezzo e alla guida senza patente e ciò ha determinato rispettivamente il sequestro del mezzo, la sospensione dalla circolazione e il ritiro della patente.
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Cronaca
«Scommesse illegali all’internet point», gestore condannato dalla Cassazione
Chiuso un procedimento lungo sette anni: confermati i pronunciamenti di primo e secondo grado
È diventata definitiva la condanna per il titolare di un internet point di Biancavilla coinvolto in un’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso un operatore estero privo di concessione in Italia. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
La vicenda giudiziaria – come ricostruisce Agipro, l’agenzia di stampa specializzata in giochi e scommesse – era iniziata davanti al Tribunale di Catania, che a fine 2019 aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato. La Corte d’Appello, sei anni dopo, aveva confermato la condanna, concedendo i doppi benefici di legge e subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività.
A portare i giudici a escludere che si trattasse di un normale servizio di accesso a internet sono stati diversi elementi emersi durante gli accertamenti. All’interno del locale erano presenti una postazione utilizzata per l’attività e un computer collegato a un sito di scommesse. In appena una settimana erano state registrate 2.131 schedine per una somma complessiva di 5.227 euro.
Gli investigatori avevano inoltre individuato un conto di gioco ritenuto riconducibile al gestore dell’esercizio, oltre a numerose ricevute trovate nel cestino del front office e a una cassetta contenente denaro contante. Per i giudici, il complesso di questi elementi ha consentito di ricostruire un’attività che andava oltre la semplice disponibilità di computer e connessione internet ai clienti.
Respinta la ricostruzione della difesa
La difesa aveva sostenuto invece che l’internet point offrisse esclusivamente apparecchiature per la navigazione online e che non vi fosse una vera attività di raccolta delle giocate. La Cassazione non ha accolto questa ricostruzione, ritenendo che l’attività svolta configurasse una forma di intermediazione e raccolta di scommesse.
Il procedimento riguardava quindi un’attività esercitata senza i titoli richiesti dalla normativa italiana, tra cui la concessione necessaria per la raccolta delle scommesse e la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La difesa aveva sottoposto alla Suprema Corte dieci motivi di ricorso, contestando diversi aspetti della decisione d’appello. Le censure riguardavano, tra l’altro, la ricostruzione dei fatti, la configurabilità del reato e il trattamento sanzionatorio. La Cassazione le ha dichiarate tutte inammissibili, chiudendo così definitivamente il procedimento.
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