Cronaca
Denuncia di un dipendente comunale archiviata per “infondatezza”
È stata archiviata per “infondatezza della notizia di reato” la querelle tra un dipendente del Comune di Biancavilla, già sottoposto a provvedimenti disciplinari, e il sindaco, il segretario generale, tre dirigenti e due dipendenti dell’ente. Ne dà notizia con un comunicato l’addetto stampa di Glorioso.
Il decreto di archiviazione è del Gip Giuliana Sammartino del Tribunale di Catania che ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm, perché – come accertato – non è stata violata «alcuna norma specifica di legge o di regolamento» che avrebbero potuto far configurare il reato di omissione di atti d’ufficio e abuso in atti d’ufficio, volti ad arrecare un danno ingiusto al dipendente querelante.
Accertata l’irrilevanza penale delle accuse mosse dal dipendente, il giudice ha deciso così di archiviare il procedimento per “infondatezza della notizia di reato”.
I fatti risalgono al febbraio dello scorso anno, quando il dipendente della V Area Tecnica aveva presentato querela contro il sindaco Giuseppe Glorioso, il segretario generale Antonio Maria Caputo, i dirigenti Salvatore Leonardi, Placido Mancari, Vincenzo Lanaia e due dipendenti dell’Ufficio Protocollo perché, a detta del querelante, non avrebbero fornito il numero di protocollo e le note del procedimento disciplinare a suo carico, già dibattuto nel 2016 e conclusosi con la sanzione della sospensione dal lavoro con privazione dello stipendio per tre giorni.
Il gip ha accertato come, in realtà, non era stato negato alcun diritto al dipendente, al contrario «i documenti e le missive oggetto della querela erano stati a suo tempo inviati per mail dal dipendente e regolarmente protocollati».
I soggetti coinvolti sono stati difesi dagli avvocati Turi Liotta e Giuseppe Milazzo.
Il caso non è del tutto chiuso. Il dipendente comunale, attraverso il suo legale, l’avv. Maria Triscari, annuncia infatti a Biancavilla Oggi che ricorrerà in Cassazione contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari.
Si vuole porre attenzione, in particolare, sulla gestione dell’ufficio protocollo del Comune di Biancavilla, che secondo quanto riportato nelle osservazioni finora prodotte, avrebbe fatto emergere –al di là del caso specifico del dipendente comunale– «prassi discutibili nelle procedure delle gare d’appalto».
Non solo: il caso in questione proseguirà in altra sede, cioè presso il Giudice del lavoro di Catania per discutere alcuni aspetti sotto il profilo civilistico. Prima udienza prevista nell’aprile del prossimo anno.
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Cronaca
Controlli della polizia su 264 persone e 121 veicoli, dal centro urbano alle Vigne
Servizio ad ampio raggio degli agenti nei territori di Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia e Bronte
I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno eseguito, nel fine settimana di Ferragosto, controlli ad ampio raggio a Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia. Sorpresi tre conducenti alla guida di veicoli sottoposti a fermo amministrativo con conseguenti sanzioni per 5.952 euro. Complessivamente, identificate 264 persone e controllati 121 veicoli, tra auto e moto.
In particolare, gli agenti sono stati impegnati sulle strade di collegamento e nei principali punti di snodo del traffico veicolare. Posti di controllo, fissi e dinamici, predisposti inoltre nelle zone di villeggiature delle “Vigne”, nei territori di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia.
In questi casi, i cittadini che trascorrono il periodo estivo nelle zone rurali dell’Etna hanno espresso la loro gratitudine ai poliziotti. Non sono mancate occasioni di dialogo con i poliziotti che hanno fornito consigli e suggerimenti per tenersi alla larga da truffatori e malintenzionati.
Una parte significativa degli accertamenti espletati in strada dai poliziotti del Commissariato di Adrano sono stati dedicati al monitoraggio delle condotte tenute da automobilisti e motociclisti. Sono state rilevate alcune infrazioni al Codice della Strada legate all’assenza di copertura assicurativa, alla mancanza della revisione periodica del mezzo e alla guida senza patente e ciò ha determinato rispettivamente il sequestro del mezzo, la sospensione dalla circolazione e il ritiro della patente.
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Cronaca
«Scommesse illegali all’internet point», gestore condannato dalla Cassazione
Chiuso un procedimento lungo sette anni: confermati i pronunciamenti di primo e secondo grado
È diventata definitiva la condanna per il titolare di un internet point di Biancavilla coinvolto in un’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso un operatore estero privo di concessione in Italia. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
La vicenda giudiziaria – come ricostruisce Agipro, l’agenzia di stampa specializzata in giochi e scommesse – era iniziata davanti al Tribunale di Catania, che a fine 2019 aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato. La Corte d’Appello, sei anni dopo, aveva confermato la condanna, concedendo i doppi benefici di legge e subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività.
A portare i giudici a escludere che si trattasse di un normale servizio di accesso a internet sono stati diversi elementi emersi durante gli accertamenti. All’interno del locale erano presenti una postazione utilizzata per l’attività e un computer collegato a un sito di scommesse. In appena una settimana erano state registrate 2.131 schedine per una somma complessiva di 5.227 euro.
Gli investigatori avevano inoltre individuato un conto di gioco ritenuto riconducibile al gestore dell’esercizio, oltre a numerose ricevute trovate nel cestino del front office e a una cassetta contenente denaro contante. Per i giudici, il complesso di questi elementi ha consentito di ricostruire un’attività che andava oltre la semplice disponibilità di computer e connessione internet ai clienti.
Respinta la ricostruzione della difesa
La difesa aveva sostenuto invece che l’internet point offrisse esclusivamente apparecchiature per la navigazione online e che non vi fosse una vera attività di raccolta delle giocate. La Cassazione non ha accolto questa ricostruzione, ritenendo che l’attività svolta configurasse una forma di intermediazione e raccolta di scommesse.
Il procedimento riguardava quindi un’attività esercitata senza i titoli richiesti dalla normativa italiana, tra cui la concessione necessaria per la raccolta delle scommesse e la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La difesa aveva sottoposto alla Suprema Corte dieci motivi di ricorso, contestando diversi aspetti della decisione d’appello. Le censure riguardavano, tra l’altro, la ricostruzione dei fatti, la configurabilità del reato e il trattamento sanzionatorio. La Cassazione le ha dichiarate tutte inammissibili, chiudendo così definitivamente il procedimento.
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