Cronaca
Stipendi da fame in un supermercato di Biancavilla: due arresti della Finanza
Meno di 2 euro l’ora per 65 ore a settimana, il procuratore Curcio: «Leva su un estremo bisogno economico»
Arrestati e posti ai domiciliari il rappresentante legale e il direttore commerciale di un noto supermercato affiliato alla grande distribuzione. I reati contestati sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cosiddetto “caporalato”) e autoriciclaggio. Disposto anche il sequestro preventivo della società, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario.
L’attività investigativa, condotta alla Guardia di Finanza di Paternò, trae origine da un controllo amministrativo in materia di lavoro sommerso in un supermercato di Biancavilla. In tale occasione, è stata accertata la presenza di 37 lavoratori che sarebbero stati impiegati per un numero di ore notevolmente superiore a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro e dalla contrattazione collettiva di settore, percependo retribuzioni che, nei casi più gravi, ammontavano a 1,60 euro l’ora, con stipendi mensili di circa 700-800 euro, a fronte di oltre 60 ore settimanali di lavoro.
L’attività ispettiva avrebbe consentito di quantificare, nell’arco di più anni, la corresponsione irregolare di retribuzioni per un ammontare complessivo di circa 1.600.000 euro, nonché l’omesso versamento di contributi previdenziali per un importo stimato in 1.150.000 euro.
Senza ferie e senza giorni di riposo
Le indagini avrebbero permesso di accertare la sussistenza di molteplici indici sintomatici del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Condotta realizzata dal datore di lavoro (un biancavillese), con la piena e consapevole collaborazione del direttore commerciale (un adranita), in particolare:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale;
- la sistematica violazione della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, ferie, aspettativa obbligatoria;
- la violazione delle disposizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono state, inoltre, contestate le aggravanti specifiche previste dalla normativa vigente, in quanto i lavoratori impiegati in condizioni di sfruttamento risultano essere più di tre.
In particolare – e solo a titolo esemplificativo – sarebbe emerso che una parte consistente dei dipendenti prestava attività lavorativa per circa 65 ore settimanali, in violazione dei contratti individuali che ne prevedevano 40, usufruendo di soli due giorni di riposo mensile. Tali condizioni integrano anche la violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, prevede per ogni lavoratore un riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidente con la domenica.
Il procuratore Curcio: «Sfruttamento accettato per bisogno»
«È stata riscontrata – scrive il procuratore Francesco Curcio – una situazione di estremo bisogno economico comune a tutti i dipendenti, i quali, pur consapevoli delle violazioni e dell’evidente difformità tra il trattamento ricevuto e quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, avrebbero accettato tali condizioni per la necessità di sostenere le spese dei rispettivi nuclei familiari, non avendo valide alternative occupazionali. La condizione di bisogno li avrebbe, quindi, costretti ad accettare forme di sfruttamento lavorativo, in assenza di una reale libertà contrattuale».
«In questi casi, dunque, lo stato di bisogno – specifica Curcio – ha inciso sulla libertà di autodeterminazione, inducendo i lavoratori ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose e illecite, non riconosciute né dalla contrattazione collettiva né dalla normativa giuslavoristica».
È stato inoltre accertato – sempre in sede di gravità indiziaria – che alcuni dipendenti, assunti da oltre un anno, non avrebbero mai fruito delle ferie. In altri casi, sin dalla fase preassuntiva, sarebbe stata loro rappresentata in modo chiaro la divergenza tra contratto formale e condizioni effettive. E l’accettazione di tali condizioni costituiva requisito imprescindibile per l’assunzione, con evidente assenza di margini di trattativa.
Sono emersi, infine, elementi indiziari del reato di autoriciclaggio, in relazione al profitto derivante dallo sfruttamento lavorativo, ad opera del rappresentante legale della società.
Alla luce degli elementi emersi, che saranno oggetto di verifica nella successiva fase processuale, il Giudice per le Indagini Preliminari ha applicato nei confronti dei due indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. Disposto il sequestro preventivo della società, attiva nel settore della grande distribuzione alimentare.
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FOCUS
Cronaca
Controlli della polizia su 264 persone e 121 veicoli, dal centro urbano alle Vigne
Servizio ad ampio raggio degli agenti nei territori di Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia e Bronte
I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno eseguito, nel fine settimana di Ferragosto, controlli ad ampio raggio a Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia. Sorpresi tre conducenti alla guida di veicoli sottoposti a fermo amministrativo con conseguenti sanzioni per 5.952 euro. Complessivamente, identificate 264 persone e controllati 121 veicoli, tra auto e moto.
In particolare, gli agenti sono stati impegnati sulle strade di collegamento e nei principali punti di snodo del traffico veicolare. Posti di controllo, fissi e dinamici, predisposti inoltre nelle zone di villeggiature delle “Vigne”, nei territori di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia.
In questi casi, i cittadini che trascorrono il periodo estivo nelle zone rurali dell’Etna hanno espresso la loro gratitudine ai poliziotti. Non sono mancate occasioni di dialogo con i poliziotti che hanno fornito consigli e suggerimenti per tenersi alla larga da truffatori e malintenzionati.
Una parte significativa degli accertamenti espletati in strada dai poliziotti del Commissariato di Adrano sono stati dedicati al monitoraggio delle condotte tenute da automobilisti e motociclisti. Sono state rilevate alcune infrazioni al Codice della Strada legate all’assenza di copertura assicurativa, alla mancanza della revisione periodica del mezzo e alla guida senza patente e ciò ha determinato rispettivamente il sequestro del mezzo, la sospensione dalla circolazione e il ritiro della patente.
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Cronaca
«Scommesse illegali all’internet point», gestore condannato dalla Cassazione
Chiuso un procedimento lungo sette anni: confermati i pronunciamenti di primo e secondo grado
È diventata definitiva la condanna per il titolare di un internet point di Biancavilla coinvolto in un’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso un operatore estero privo di concessione in Italia. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
La vicenda giudiziaria – come ricostruisce Agipro, l’agenzia di stampa specializzata in giochi e scommesse – era iniziata davanti al Tribunale di Catania, che a fine 2019 aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato. La Corte d’Appello, sei anni dopo, aveva confermato la condanna, concedendo i doppi benefici di legge e subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività.
A portare i giudici a escludere che si trattasse di un normale servizio di accesso a internet sono stati diversi elementi emersi durante gli accertamenti. All’interno del locale erano presenti una postazione utilizzata per l’attività e un computer collegato a un sito di scommesse. In appena una settimana erano state registrate 2.131 schedine per una somma complessiva di 5.227 euro.
Gli investigatori avevano inoltre individuato un conto di gioco ritenuto riconducibile al gestore dell’esercizio, oltre a numerose ricevute trovate nel cestino del front office e a una cassetta contenente denaro contante. Per i giudici, il complesso di questi elementi ha consentito di ricostruire un’attività che andava oltre la semplice disponibilità di computer e connessione internet ai clienti.
Respinta la ricostruzione della difesa
La difesa aveva sostenuto invece che l’internet point offrisse esclusivamente apparecchiature per la navigazione online e che non vi fosse una vera attività di raccolta delle giocate. La Cassazione non ha accolto questa ricostruzione, ritenendo che l’attività svolta configurasse una forma di intermediazione e raccolta di scommesse.
Il procedimento riguardava quindi un’attività esercitata senza i titoli richiesti dalla normativa italiana, tra cui la concessione necessaria per la raccolta delle scommesse e la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La difesa aveva sottoposto alla Suprema Corte dieci motivi di ricorso, contestando diversi aspetti della decisione d’appello. Le censure riguardavano, tra l’altro, la ricostruzione dei fatti, la configurabilità del reato e il trattamento sanzionatorio. La Cassazione le ha dichiarate tutte inammissibili, chiudendo così definitivamente il procedimento.
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