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Cronaca

Morto all’ospedale di Biancavilla per “omissione” dei medici: Asp condannata

Il Tribunale riconosce un risarcimento di 43.836 euro alla sorella di un 37enne, deceduto nel 2017

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La V sezione civile del Tribunale di Catania ha condannato l’Asp etnea, imponendole un risarcimento di 43.836 euro alla sorella di un uomo deceduto nell’agosto 2017 all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla. La sentenza, a firma della giudice Gaia Di Bella, è stata comunicata dallo studio legale “Gierrelex”.

L’Azienda ospedaliera è stata ritenuta responsabile del decesso del paziente, un uomo di 37 anni, per le gravi omissioni diagnostiche e terapeutiche commesse dal personale sanitario. Il caso risale a poco prima di Ferragosto. Il 37enne, febbricitante e incosciente, era stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Biancavilla. Codice “giallo mediamente critico”. Poi, la diagnosi di «grave stato di disidratazione, denutrizione e febbre in paziente anoressico». Nonostante fosse stato sottoposto ad alcuni esami e ricoverato, il paziente è deceduto dopo meno di tre giorni.

Assistita dagli avv. Luigi Randazzo e Giuseppe Carnabuci, la sorella della vittima ha denunciato «gravi omissioni nella cura del fratello e uno stato di abbandono durante il ricovero». Il Tribunale ha sottolineato che le gravi condizioni avrebbero dovuto spingere il personale sanitario a eseguire esami diagnostici specifici e approfonditi per individuare le cause dello stato critico e tentare di fornire cure adeguate per evitare il decesso.

«Si poteva salvare»

Secondo la consulenza tecnica d’ufficio, dalla documentazione e dall’esame autoptico è emerso che il decesso del paziente è attribuibile a un’insufficienza cardiorespiratoria acuta. Una condizione conseguente a una tromboembolia polmonare in un soggetto disidratato e malnutrito. Sin dall’ingresso in pronto soccorso, il paziente presentava condizioni cliniche precarie. Era disidratato e malnutrito, oltre ad evidenziare segni e sintomi indicativi di problematiche cardiache e polmonari. Un monitoraggio diagnostico-terapeutico adeguato durante i tre giorni di ricovero avrebbe potuto evitare l’esito fatale.

Il giudice ha concluso che al paziente sono state effettivamente negate delle concrete possibilità di sopravvivenza, che statisticamente aveva, e ha quindi condannato l’azienda sanitaria provinciale al risarcimento e al pagamento delle spese legali.

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Cronaca

Controlli della polizia su 264 persone e 121 veicoli, dal centro urbano alle Vigne

Servizio ad ampio raggio degli agenti nei territori di Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia e Bronte

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I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno eseguito, nel fine settimana di Ferragosto, controlli ad ampio raggio a Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia. Sorpresi tre conducenti alla guida di veicoli sottoposti a fermo amministrativo con conseguenti sanzioni per 5.952 euro. Complessivamente, identificate 264 persone e controllati 121 veicoli, tra auto e moto.

In particolare, gli agenti sono stati impegnati sulle strade di collegamento e nei principali punti di snodo del traffico veicolare. Posti di controllo, fissi e dinamici, predisposti inoltre nelle zone di villeggiature delle “Vigne”, nei territori di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia.

In questi casi, i cittadini che trascorrono il periodo estivo nelle zone rurali dell’Etna hanno espresso la loro gratitudine ai poliziotti. Non sono mancate occasioni di dialogo con i poliziotti che hanno fornito consigli e suggerimenti per tenersi alla larga da truffatori e malintenzionati.

Una parte significativa degli accertamenti espletati in strada dai poliziotti del Commissariato di Adrano sono stati dedicati al monitoraggio delle condotte tenute da automobilisti e motociclisti. Sono state rilevate alcune infrazioni al Codice della Strada legate all’assenza di copertura assicurativa, alla mancanza della revisione periodica del mezzo e alla guida senza patente e ciò ha determinato rispettivamente il sequestro del mezzo, la sospensione dalla circolazione e il ritiro della patente.

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Cronaca

«Scommesse illegali all’internet point», gestore condannato dalla Cassazione

Chiuso un procedimento lungo sette anni: confermati i pronunciamenti di primo e secondo grado

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È diventata definitiva la condanna per il titolare di un internet point di Biancavilla coinvolto in un’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso un operatore estero privo di concessione in Italia. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio.

La vicenda giudiziaria – come ricostruisce Agipro, l’agenzia di stampa specializzata in giochi e scommesse – era iniziata davanti al Tribunale di Catania, che a fine 2019 aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato. La Corte d’Appello, sei anni dopo, aveva confermato la condanna, concedendo i doppi benefici di legge e subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività.

A portare i giudici a escludere che si trattasse di un normale servizio di accesso a internet sono stati diversi elementi emersi durante gli accertamenti. All’interno del locale erano presenti una postazione utilizzata per l’attività e un computer collegato a un sito di scommesse. In appena una settimana erano state registrate 2.131 schedine per una somma complessiva di 5.227 euro.

Gli investigatori avevano inoltre individuato un conto di gioco ritenuto riconducibile al gestore dell’esercizio, oltre a numerose ricevute trovate nel cestino del front office e a una cassetta contenente denaro contante. Per i giudici, il complesso di questi elementi ha consentito di ricostruire un’attività che andava oltre la semplice disponibilità di computer e connessione internet ai clienti.

Respinta la ricostruzione della difesa

La difesa aveva sostenuto invece che l’internet point offrisse esclusivamente apparecchiature per la navigazione online e che non vi fosse una vera attività di raccolta delle giocate. La Cassazione non ha accolto questa ricostruzione, ritenendo che l’attività svolta configurasse una forma di intermediazione e raccolta di scommesse.

Il procedimento riguardava quindi un’attività esercitata senza i titoli richiesti dalla normativa italiana, tra cui la concessione necessaria per la raccolta delle scommesse e la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La difesa aveva sottoposto alla Suprema Corte dieci motivi di ricorso, contestando diversi aspetti della decisione d’appello. Le censure riguardavano, tra l’altro, la ricostruzione dei fatti, la configurabilità del reato e il trattamento sanzionatorio. La Cassazione le ha dichiarate tutte inammissibili, chiudendo così definitivamente il procedimento.

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